Transizione energetica

TRANSIZIONE 5.0
prime semplificazioni dalla Finanziaria 2025

By 3 Febbraio 2025Luglio 23rd, 2025No Comments
transizione 5.0

Legge di Bilancio 2025: Novità sul Piano Transizione 5.0

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche al piano Transizione 5.0, con particolare attenzione agli investimenti in macchinari e impianti, all’efficientamento energetico e alla cumulabilità delle agevolazioni.

Credito d’imposta per macchinari non soggetti a controllo dei consumi

  • Beneficio: Credito d’imposta del 35% per l’acquisto di macchinari non soggetti a controllo dei consumi nei cinque anni successivi.
  • Importo massimo agevolabile: 10 milioni di euro.
  • Obiettivo: Sostenere gli investimenti in beni strumentali, anche in ottica di ammodernamento del parco macchine aziendale.

Modifiche al Piano Transizione 5.0

  • Ammortamento macchinari: Per i macchinari con periodo di ammortamento terminato da oltre 24 mesi (circa 9 anni di età), è prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito. Si applicano automaticamente i parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, semplificando la procedura e incentivando lo svecchiamento del parco macchine.
  • Cumulabilità delle agevolazioni: Ampliata la possibilità di cumulo del credito d’imposta con altre agevolazioni, inclusi il credito d’imposta ZES e tutte le agevolazioni finanziate con fondi europei. Il cumulo è consentito a condizione che il sostegno complessivo non superi i costi sostenuti per il progetto di innovazione.
  • Scaglioni di investimento: Unificati i primi due scaglioni (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro, con applicazione delle aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

Semplificazioni procedurali

  • Beni 4.0 con contratto EPC: Per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è previsto il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto, con applicazione dei parametri per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
  • Macchinari con ammortamento terminato: Per la sostituzione di macchinari con ammortamento terminato da oltre 24 mesi, è prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico, con applicazione dei parametri per il primo scaglione. Dimostrando un risparmio energetico superiore rispetto al minimo si potrà accedere alle percentuali agevolative superiori.

Impianti fotovoltaici

  • Maggiorazioni: Ridefinito lo schema delle maggiorazioni per l’acquisto di pannelli fotovoltaici, con incrementi al 30% per moduli di tipo a), 40% per moduli di tipo b) e 50% per moduli di tipo c).
  • Cumulabilità: Il credito d’imposta per gli impianti fotovoltaici è cumulabile con altre agevolazioni, inclusi i fondi europei.

Ulteriori disposizioni

  • Soppressione incrementi: Eliminati gli incrementi del credito d’imposta per la riduzione dei consumi energetici superiori a determinate soglie.
  • Locazione operativa: Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico può essere verificato rispetto ai consumi del noleggiante o del locatario.
transizione 5.0

Legge di Bilancio 2025: Novità sul Piano Transizione 5.0

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche al piano Transizione 5.0, con particolare attenzione agli investimenti in macchinari e impianti, all’efficientamento energetico e alla cumulabilità delle agevolazioni.

Credito d’imposta per macchinari non soggetti a controllo dei consumi

  • Beneficio: Credito d’imposta del 35% per l’acquisto di macchinari non soggetti a controllo dei consumi nei cinque anni successivi.
  • Importo massimo agevolabile: 10 milioni di euro.
  • Obiettivo: Sostenere gli investimenti in beni strumentali, anche in ottica di ammodernamento del parco macchine aziendale.

Modifiche al Piano Transizione 5.0

  • Ammortamento macchinari: Per i macchinari con periodo di ammortamento terminato da oltre 24 mesi (circa 9 anni di età), è prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito. Si applicano automaticamente i parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, semplificando la procedura e incentivando lo svecchiamento del parco macchine.
  • Cumulabilità delle agevolazioni: Ampliata la possibilità di cumulo del credito d’imposta con altre agevolazioni, inclusi il credito d’imposta ZES e tutte le agevolazioni finanziate con fondi europei. Il cumulo è consentito a condizione che il sostegno complessivo non superi i costi sostenuti per il progetto di innovazione.
  • Scaglioni di investimento: Unificati i primi due scaglioni (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro, con applicazione delle aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

Semplificazioni procedurali

  • Beni 4.0 con contratto EPC: Per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è previsto il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto, con applicazione dei parametri per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
  • Macchinari con ammortamento terminato: Per la sostituzione di macchinari con ammortamento terminato da oltre 24 mesi, è prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico, con applicazione dei parametri per il primo scaglione. Dimostrando un risparmio energetico superiore rispetto al minimo si potrà accedere alle percentuali agevolative superiori.

Impianti fotovoltaici

  • Maggiorazioni: Ridefinito lo schema delle maggiorazioni per l’acquisto di pannelli fotovoltaici, con incrementi al 30% per moduli di tipo a), 40% per moduli di tipo b) e 50% per moduli di tipo c).
  • Cumulabilità: Il credito d’imposta per gli impianti fotovoltaici è cumulabile con altre agevolazioni, inclusi i fondi europei.

Ulteriori disposizioni

  • Soppressione incrementi: Eliminati gli incrementi del credito d’imposta per la riduzione dei consumi energetici superiori a determinate soglie.
  • Locazione operativa: Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico può essere verificato rispetto ai consumi del noleggiante o del locatario.