Benvenuti alla scheda 2 di 4 sull’Iper Ammortamento.
Se nella prima abbiamo visto le basi, oggi entriamo nel campo delle tempistiche.
Molti imprenditori sono convinti che basti firmare un contratto entro la scadenza per “bloccare” l’agevolazione. Non è così.
La finestra temporale (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028) è rigida e non ammette deroghe per i ritardi nelle consegne.
Il “momento X” quando si considera fatto l’investimento?
Per il fisco non conta quando paghi l’acconto, ma quando l’investimento si “perfeziona”. Ecco una road map per non perdere il beneficio:
- Acquisto diretto: conta la data di consegna o spedizione. Se il macchinario arriva il 1° ottobre 2028, a oggi, sei fuori.
- Leasing: vale la data di consegna all’utilizzatore (o il collaudo, se previsto dal contratto).
- Appalti e SAL: rileva l’ultimazione e l’accettazione dell’opera o la maturazione dei singoli Stati Avanzamento Lavori.
- Beni in economia: contano i costi imputati secondo il principio di competenza durante la costruzione interna.
Attenzione al “Doppio Binario”
C’è una distinzione fondamentale che può generare confusione:
- Effettuazione: determina se hai diritto al bonus (entro il 30/09/2028).
- Entrata in funzione / Interconnessione: determina da quando inizi a dedurre.
Se compri il bene nel 2027 ma lo interconnetti nel 2028, la maggiorazione decorre solo dal 2028. Un ritardo tecnico può quindi spostare i benefici fiscali più in là di quanto previsto dal tuo business plan.
La pianificazione non può essere lasciata al caso
Il rischio di mancare la finestra temporale o di sbagliare l’imputazione fiscale è concreto, specialmente per investimenti complessi o macchinari con lunghi tempi di produzione.
Consulenza e Risorse ti aiuta nel mappare le scadenze del tuo piano investimenti.
Chiamaci per una consulenza tecnica e fiscale
Luigi Jovacchini – CIO di CeR
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Se nella prima abbiamo visto le basi, oggi entriamo nel campo delle tempistiche.
Molti imprenditori sono convinti che basti firmare un contratto entro la scadenza per “bloccare” l’agevolazione. Non è così.
La finestra temporale (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028) è rigida e non ammette deroghe per i ritardi nelle consegne.
Il “momento X” quando si considera fatto l’investimento?
Per il fisco non conta quando paghi l’acconto, ma quando l’investimento si “perfeziona”. Ecco una road map per non perdere il beneficio:
- Acquisto diretto: conta la data di consegna o spedizione. Se il macchinario arriva il 1° ottobre 2028, a oggi, sei fuori.
- Leasing: vale la data di consegna all’utilizzatore (o il collaudo, se previsto dal contratto).
- Appalti e SAL: rileva l’ultimazione e l’accettazione dell’opera o la maturazione dei singoli Stati Avanzamento Lavori.
- Beni in economia: contano i costi imputati secondo il principio di competenza durante la costruzione interna.
Attenzione al “Doppio Binario”
C’è una distinzione fondamentale che può generare confusione:
- Effettuazione: determina se hai diritto al bonus (entro il 30/09/2028).
- Entrata in funzione / Interconnessione: determina da quando inizi a dedurre.
Se compri il bene nel 2027 ma lo interconnetti nel 2028, la maggiorazione decorre solo dal 2028. Un ritardo tecnico può quindi spostare i benefici fiscali più in là di quanto previsto dal tuo business plan.
La pianificazione non può essere lasciata al caso
Il rischio di mancare la finestra temporale o di sbagliare l’imputazione fiscale è concreto, specialmente per investimenti complessi o macchinari con lunghi tempi di produzione.
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Luigi Jovacchini – CIO di CeR