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Agevolazioni fiscali

Nuova Sabatini: modifiche alle modalità di funzionamento

By 11 Luglio 2019Luglio 24th, 2023No Comments
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Il “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019), che ieri ha ottenuto la fiducia anche al Senato, durante l’iter di conversione si è arricchito di molte norme e di modifiche apportate al testo originario. Modifiche parziali figurano anche per la misura di sostegno “Nuova Sabatini”, in particolare, in relazione alle modalità di funzionamento, contenute nell’articolo 20 del decreto.

Le modifiche alla Nuova Sabatini

Il suddetto articolo, modificato presso le Commissioni di merito, apporta variazioni alle modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”, ossia la misura di sostegno che consente (alle micro, piccole e medie imprese) di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

Alla norma, nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta la lettera 0a), la quale inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati, anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

Come già anticipato commentando il testo originario (leggi D.L. crescita: modifiche alla Nuova Sabatini del 6 maggio 2019), la norma, finalizzata ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa:

  • alla lettera a), innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro
  • alla lettera b), modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso, avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione

A tal fine, la norma, apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013.

Soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti

Nello specifico, l’introduzione della lettera 0a) nel corso dell’esame in sede referente, modifica il comma 2, del sopra citato articolo 2 del D.L. n. 69/2013, il quale attualmente prevede che, i finanziamenti agevolati, siano concessi da banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario.

Con la modifica di tale norma, invece, vengono inseriti tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati, anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di cui all’articolo 106 del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

Aumento del valore massimo del finanziamento concedibile

La lettera a) apporta modifiche al comma 3, del citato articolo 2 del D.L. n. 69/2013, laddove dispone che, i finanziamenti agevolati concessi, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, innalzando tale importo a 4 milioni di euro.

Le disposizioni normative attualmente vigenti prevedono che il finanziamento possa essere accordato a ciascuna impresa (da un minimo di 20.000 euro) fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell’intervento agevolativo.

Come spiega la relazione illustrativa al decreto in commento, però, tale limite, genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché, al raggiungimento del suddetto massimale (sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l’intero periodo di operatività della misura), l’impresa non può più accedere alle agevolazioni previste dallo strumento. Il massimale di 2 milioni di euro – afferma la relazione – è risultato restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità, ecco, quindi, motivato l’innalzamento dell’importo a quota 4 milioni di euro.

Erogazione del contributo

La lettera b) introduce, al comma 4 del citato articolo 2 del D.L. n. 69/2013, la previsione che, l’erogazione del contributo, avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro – in un’unica soluzione.

In caso di finanziamento di importo superiore a 100 mila euro, l’erogazione del contributo è effettuata con le modalità già disciplinate dal decreto ministeriale attuativo della misura e della relativa circolare ministeriale attuativa (D.M. attuativo 25 gennaio 2016 e Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017).

Come già spiegato dalla relazione illustrativa al decreto, la previsione della suddetta norma di erogare il contributo in un’unica soluzione, a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni.

È opportuno, infine, segnalare sul punto, anche l’articolo 21 del D.L. Crescita, il quale interviene sulla materia, disponendo un’estensione, a condizioni date, dei contributi previsti dalla “Nuova Sabatini”, anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.

Per esse, il citato articolo 21, recante “Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI”, dispone l’applicazione in forma maggiorata del contributo statale, di cui all’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013.

Daniele Tumietto – partner di Consulenza e Risorse

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Il “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019), che ieri ha ottenuto la fiducia anche al Senato, durante l’iter di conversione si è arricchito di molte norme e di modifiche apportate al testo originario. Modifiche parziali figurano anche per la misura di sostegno “Nuova Sabatini”, in particolare, in relazione alle modalità di funzionamento, contenute nell’articolo 20 del decreto.

Le modifiche alla Nuova Sabatini

Il suddetto articolo, modificato presso le Commissioni di merito, apporta variazioni alle modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”, ossia la misura di sostegno che consente (alle micro, piccole e medie imprese) di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

Alla norma, nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta la lettera 0a), la quale inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati, anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

Come già anticipato commentando il testo originario (leggi D.L. crescita: modifiche alla Nuova Sabatini del 6 maggio 2019), la norma, finalizzata ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa:

  • alla lettera a), innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro
  • alla lettera b), modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso, avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione

A tal fine, la norma, apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013.

Soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti

Nello specifico, l’introduzione della lettera 0a) nel corso dell’esame in sede referente, modifica il comma 2, del sopra citato articolo 2 del D.L. n. 69/2013, il quale attualmente prevede che, i finanziamenti agevolati, siano concessi da banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario.

Con la modifica di tale norma, invece, vengono inseriti tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati, anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di cui all’articolo 106 del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

Aumento del valore massimo del finanziamento concedibile

La lettera a) apporta modifiche al comma 3, del citato articolo 2 del D.L. n. 69/2013, laddove dispone che, i finanziamenti agevolati concessi, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, innalzando tale importo a 4 milioni di euro.

Le disposizioni normative attualmente vigenti prevedono che il finanziamento possa essere accordato a ciascuna impresa (da un minimo di 20.000 euro) fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell’intervento agevolativo.

Come spiega la relazione illustrativa al decreto in commento, però, tale limite, genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché, al raggiungimento del suddetto massimale (sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l’intero periodo di operatività della misura), l’impresa non può più accedere alle agevolazioni previste dallo strumento. Il massimale di 2 milioni di euro – afferma la relazione – è risultato restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità, ecco, quindi, motivato l’innalzamento dell’importo a quota 4 milioni di euro.

Erogazione del contributo

La lettera b) introduce, al comma 4 del citato articolo 2 del D.L. n. 69/2013, la previsione che, l’erogazione del contributo, avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro – in un’unica soluzione.

In caso di finanziamento di importo superiore a 100 mila euro, l’erogazione del contributo è effettuata con le modalità già disciplinate dal decreto ministeriale attuativo della misura e della relativa circolare ministeriale attuativa (D.M. attuativo 25 gennaio 2016 e Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017).

Come già spiegato dalla relazione illustrativa al decreto, la previsione della suddetta norma di erogare il contributo in un’unica soluzione, a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni.

È opportuno, infine, segnalare sul punto, anche l’articolo 21 del D.L. Crescita, il quale interviene sulla materia, disponendo un’estensione, a condizioni date, dei contributi previsti dalla “Nuova Sabatini”, anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.

Per esse, il citato articolo 21, recante “Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI”, dispone l’applicazione in forma maggiorata del contributo statale, di cui all’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013.

Daniele Tumietto – partner di Consulenza e Risorse

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