Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione alle tecnologie 4.0. Con questo scopo è stato prorogato anche per l’anno 2020 il credito d’imposta per azioni volte a favorire il processo di trasformazione tecnologica e digitale, con quei sistemi che vengono definiti dallo stesso legislatore come “tecnologie abilitanti”.
La proroga è inserita nella recente legge di Bilancio 2020. Si tratta di un testo che va a toccare profondamente gli incentivi al piano industria 4.0, con misure ad ampio raggio che coprono gli investimenti in transizione tecnologica, ricerca e design Made in italy.
Transizione è del resto la parola chiave usata il 18 dicembre 2019 dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, commentando la Manovra a “Il Sole 24 Ore” e definendola evoluzione degli investimenti del Piano industria 4.0.
Patuanelli si riferisce infatti ad un nuovo Piano Transizione 4.0, che vede la crescita tecnologica come processo che “va supportato anche con il sostegno in termini di formazione e informazione”.
Per seguire questo percorso, il credito d’imposta sulle attività di formazione 4.0 è stato esteso, con la legge di Bilancio 2020 che applica il beneficio alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Un modo per agevolare lo sviluppo delle competenze che consentono ad imprese e lavoratori di sfruttare i vantaggi offerti dalle tecnologie 4.0.
Andiamo allora a ricapitolare le condizioni di accesso al credito, le spese ammissibili e la loro fruizione. Partendo da un riepilogo sulla genesi dell’attuale modalità di erogazione del credito d’imposta per la formazione 4.0.
Il credito d’imposta nel Piano nazionale impresa 4.0
Il credito d’Imposta per le attività di formazione tecnologica in chiave 4.0 ha avuto le sue disposizioni applicative nel Piano nazionale impresa 4.0, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico con il decreto 4 maggio 2018. Tale decreto racchiude al suo interno una serie di misure volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Successivamente il Mise, nella circolare del 3 dicembre 2018, ha proposto una serie di chiarimenti circa la disciplina del credito d’imposta. Individuando le spese ammissibili, la misura del beneficiario e tutte le tecnologie rilevanti che sono oggetto di formazione.
Il Mise ha così ribadito ancora che tali azioni sono volte ad accrescere “ le competenze 4.0 delle persone (dipendenti) partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi”.
Il legislatore, confermando il bonus per il 2020, specifica chiaramente che tale agevolazione è destinata anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Un riferimento al personale dipendente che viene impiegato nell’attività commerciale stessa.
La norma individua come possibili benefici tutte le imprese residenti nel territorio italiano, comprese anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito.
La portata delle spese ammissibili è già stata inserita all’interno del Decreto Ministeriale 4 maggio 2018.
Formazione 4.0: spese ammissibili e costo aziendale
Il credito d’imposta sarà riconducibile esclusivamente al periodo di formazione del dipendente che ricade nella competenza del bonus.
La base di calcolo del credito d’impresa viene stabilita prendendo in considerazione solo il costo aziendale del personale impiegato nella formazione. Per costo aziendale il legislatore si riferisce alla “retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede”.
Il tutoraggio aziendale interno
Stesso discorso va inteso per il tutor interno, con le spese sostenute che sono ammissibili anche per il personale dipendente impiegato in veste di docente nell’attività formativa. L’azienda infatti sostiene un costo pari al “mancato reddito” del dipendente, con quest’ultimo che per occuparsi della formazione interrompe la propria occupazione produttiva in determinati ambiti imprenditoriali (individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017).
Nel caso del tutor interno, le spese ammissibili, calcolate sempre secondo lo stesso criterio sopra indicato, non possono superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente stesso.
Fonte: www.digitalupdate.it
Tale tetto massimo è stato inserito per scongiurare che la non ammissibilità del costo per i docenti esterni (non dipendenti) potesse essere aggirata attraverso l’assunzione strumentale di esperti esterni non inseriti nei processi produttivi dell’impresa beneficiaria.
Dall’analisi dei dati alla prototipazione rapida, ecco le attività di formazione ammissibili
Nel Decreto Ministeriale 4 maggio 2018 è esplicitata l’ammissibilità al credito d’imposta per le sole attività di formazione che sono svolte per acquisire o consolidare le competenze rilevanti: quelle cioè inserite nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e che portano alla realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale.
Tra le tecnologie nell’elenco ci sono:
- Big data e analisi dei dati
- Cloud e fog computing
- Cyber security, sistemi cyber-fisici
- Prototipazione rapida
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- Robotica avanzata e collaborativa
- Interfaccia uomo macchina
- Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi
Sono quindi ammissibili al credito d’imposta le attività di:
- Vendite e marketing
- Informatica e tecniche
- Tecnologie di produzione
Sotto questi tre macro-aree è stata istituita un’ampia lista specifica di funzioni e applicativi idonei.
Lo svolgimento della formazione deve essere disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Al dipendente va rilasciata apposita dichiarazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Fornendo indicazioni sull’ambito aziendale di applicazione.
La misura del credito e le modalità di fruizione
Nell’imposta 2019, il vantaggio fiscale ha subìto delle variazioni. Infatti, i massimali del credito d’imposta sono stati rimodulati a seconda delle dimensioni dell’impresa interessata:
- Nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro.
- Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai previgenti 300.000 euro).
- Nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai previgenti 200.000 euro).
La Relazione illustrativa al Decreto Ministeriale 4 maggio 2018 riferisce il massimale ad un periodo agevolativo di dodici mesi. Va precisato che tale massimale andrà rivisto per periodi inferiori o superiori.
Il credito d’imposta potrà essere esclusivamente utilizzato in compensazione, mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con esclusione pertanto di ogni possibilità di richiesta di rimborso.
La compensazione del Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 non è soggetto al limite compensativo dei 250.000 euro previsti per i crediti d’imposta agevolativi, né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro.
La compensazione del credito d’imposta è ammesso dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Subordinato all’adempimento degli obblighi di certificazione.
Obblighi documentali e dichiarativi
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere opportunamente documentato. Per fare ciò, è introdotto l’obbligo di certificazione dei costi del soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
La documentazione deve essere rilasciata da un revisore contabile indipendente rispetto alla società, con quest’ultimo che ha il compito di verificare che le spese improntate per la formazione siano agevolative e che corrispondano alla contabilità predisposta dall’impresa.
L’esternalità del professionista rispetto all’azienda è dettata dal fatto che tale adempimento non rientra nelle ordinarie attività del soggetto che è incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio d’esercizio.
Le imprese senza obbligo della revisione legale dei conti
Per le imprese che non hanno l’obbligo della revisione legale dei conti, gli obblighi documentali sono adempiuti da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Un aspetto che viene incontro ai principi di indipendenza elaborati nel Decreto Ministeriale stesso.
Le aziende non obbligate alla revisione legale dei conti possono vedersi riconosciuto un aumento del credito d’imposta esclusivamente per l’adempimento all’obbligo di certificazione contabile. Con un importo aggiuntivo al massimale stabilito di 5.000 euro.
Tutta la documentazione va archiviata
È fatto obbligo, ai fini di eventuali e successivi controlli, la conservazione di tutta la documentazione contabile, con un dossier che ne illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte e ammissibili.
È fatto infine obbligo per le imprese beneficiare, l’esposizione in Dichiarazione dei redditi del credito d’imposta per la formazione 4.0 che deve essere riportato nel quadro RU, dedicato ai crediti d’imposta concessi alle imprese, e soprattutto nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS della Dichiarazione dei redditi. L’indicazione del credito maturato in quest’ultimo prospetto è necessaria ed indispensabile ai fini della sua legittima fruizione.
Considerazioni finali
L’estensione del credito d’imposta anche per l’anno 2020 deve essere valutato positivamente per diversi aspetti:
- La misura non è eccessivamente dispendiosa per l’erario (viene coperta con circa 150 milioni di euro)
- La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimali annuali
- La misura porterà benefici in innovazione in orizzonte di medio-lungo periodo (lavorando sulla formazione).
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione alle tecnologie 4.0. Con questo scopo è stato prorogato anche per l’anno 2020 il credito d’imposta per azioni volte a favorire il processo di trasformazione tecnologica e digitale, con quei sistemi che vengono definiti dallo stesso legislatore come “tecnologie abilitanti”.
La proroga è inserita nella recente legge di Bilancio 2020. Si tratta di un testo che va a toccare profondamente gli incentivi al piano industria 4.0, con misure ad ampio raggio che coprono gli investimenti in transizione tecnologica, ricerca e design Made in italy.
Transizione è del resto la parola chiave usata il 18 dicembre 2019 dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, commentando la Manovra a “Il Sole 24 Ore” e definendola evoluzione degli investimenti del Piano industria 4.0.
Patuanelli si riferisce infatti ad un nuovo Piano Transizione 4.0, che vede la crescita tecnologica come processo che “va supportato anche con il sostegno in termini di formazione e informazione”.
Per seguire questo percorso, il credito d’imposta sulle attività di formazione 4.0 è stato esteso, con la legge di Bilancio 2020 che applica il beneficio alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Un modo per agevolare lo sviluppo delle competenze che consentono ad imprese e lavoratori di sfruttare i vantaggi offerti dalle tecnologie 4.0.
Andiamo allora a ricapitolare le condizioni di accesso al credito, le spese ammissibili e la loro fruizione. Partendo da un riepilogo sulla genesi dell’attuale modalità di erogazione del credito d’imposta per la formazione 4.0.
Il credito d’imposta nel Piano nazionale impresa 4.0
Il credito d’Imposta per le attività di formazione tecnologica in chiave 4.0 ha avuto le sue disposizioni applicative nel Piano nazionale impresa 4.0, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico con il decreto 4 maggio 2018. Tale decreto racchiude al suo interno una serie di misure volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Successivamente il Mise, nella circolare del 3 dicembre 2018, ha proposto una serie di chiarimenti circa la disciplina del credito d’imposta. Individuando le spese ammissibili, la misura del beneficiario e tutte le tecnologie rilevanti che sono oggetto di formazione.
Il Mise ha così ribadito ancora che tali azioni sono volte ad accrescere “ le competenze 4.0 delle persone (dipendenti) partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi”.
Il legislatore, confermando il bonus per il 2020, specifica chiaramente che tale agevolazione è destinata anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Un riferimento al personale dipendente che viene impiegato nell’attività commerciale stessa.
La norma individua come possibili benefici tutte le imprese residenti nel territorio italiano, comprese anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito.
La portata delle spese ammissibili è già stata inserita all’interno del Decreto Ministeriale 4 maggio 2018.
Formazione 4.0: spese ammissibili e costo aziendale
Il credito d’imposta sarà riconducibile esclusivamente al periodo di formazione del dipendente che ricade nella competenza del bonus.
La base di calcolo del credito d’impresa viene stabilita prendendo in considerazione solo il costo aziendale del personale impiegato nella formazione. Per costo aziendale il legislatore si riferisce alla “retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede”.
Il tutoraggio aziendale interno
Stesso discorso va inteso per il tutor interno, con le spese sostenute che sono ammissibili anche per il personale dipendente impiegato in veste di docente nell’attività formativa. L’azienda infatti sostiene un costo pari al “mancato reddito” del dipendente, con quest’ultimo che per occuparsi della formazione interrompe la propria occupazione produttiva in determinati ambiti imprenditoriali (individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017).
Nel caso del tutor interno, le spese ammissibili, calcolate sempre secondo lo stesso criterio sopra indicato, non possono superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente stesso.
Fonte: www.digitalupdate.it
Tale tetto massimo è stato inserito per scongiurare che la non ammissibilità del costo per i docenti esterni (non dipendenti) potesse essere aggirata attraverso l’assunzione strumentale di esperti esterni non inseriti nei processi produttivi dell’impresa beneficiaria.
Dall’analisi dei dati alla prototipazione rapida, ecco le attività di formazione ammissibili
Nel Decreto Ministeriale 4 maggio 2018 è esplicitata l’ammissibilità al credito d’imposta per le sole attività di formazione che sono svolte per acquisire o consolidare le competenze rilevanti: quelle cioè inserite nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e che portano alla realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale.
Tra le tecnologie nell’elenco ci sono:
- Big data e analisi dei dati
- Cloud e fog computing
- Cyber security, sistemi cyber-fisici
- Prototipazione rapida
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- Robotica avanzata e collaborativa
- Interfaccia uomo macchina
- Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi
Sono quindi ammissibili al credito d’imposta le attività di:
- Vendite e marketing
- Informatica e tecniche
- Tecnologie di produzione
Sotto questi tre macro-aree è stata istituita un’ampia lista specifica di funzioni e applicativi idonei.
Lo svolgimento della formazione deve essere disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Al dipendente va rilasciata apposita dichiarazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Fornendo indicazioni sull’ambito aziendale di applicazione.
La misura del credito e le modalità di fruizione
Nell’imposta 2019, il vantaggio fiscale ha subìto delle variazioni. Infatti, i massimali del credito d’imposta sono stati rimodulati a seconda delle dimensioni dell’impresa interessata:
- Nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro.
- Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai previgenti 300.000 euro).
- Nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai previgenti 200.000 euro).
La Relazione illustrativa al Decreto Ministeriale 4 maggio 2018 riferisce il massimale ad un periodo agevolativo di dodici mesi. Va precisato che tale massimale andrà rivisto per periodi inferiori o superiori.
Il credito d’imposta potrà essere esclusivamente utilizzato in compensazione, mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con esclusione pertanto di ogni possibilità di richiesta di rimborso.
La compensazione del Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 non è soggetto al limite compensativo dei 250.000 euro previsti per i crediti d’imposta agevolativi, né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro.
La compensazione del credito d’imposta è ammesso dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Subordinato all’adempimento degli obblighi di certificazione.
Obblighi documentali e dichiarativi
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere opportunamente documentato. Per fare ciò, è introdotto l’obbligo di certificazione dei costi del soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
La documentazione deve essere rilasciata da un revisore contabile indipendente rispetto alla società, con quest’ultimo che ha il compito di verificare che le spese improntate per la formazione siano agevolative e che corrispondano alla contabilità predisposta dall’impresa.
L’esternalità del professionista rispetto all’azienda è dettata dal fatto che tale adempimento non rientra nelle ordinarie attività del soggetto che è incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio d’esercizio.
Le imprese senza obbligo della revisione legale dei conti
Per le imprese che non hanno l’obbligo della revisione legale dei conti, gli obblighi documentali sono adempiuti da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Un aspetto che viene incontro ai principi di indipendenza elaborati nel Decreto Ministeriale stesso.
Le aziende non obbligate alla revisione legale dei conti possono vedersi riconosciuto un aumento del credito d’imposta esclusivamente per l’adempimento all’obbligo di certificazione contabile. Con un importo aggiuntivo al massimale stabilito di 5.000 euro.
Tutta la documentazione va archiviata
È fatto obbligo, ai fini di eventuali e successivi controlli, la conservazione di tutta la documentazione contabile, con un dossier che ne illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte e ammissibili.
È fatto infine obbligo per le imprese beneficiare, l’esposizione in Dichiarazione dei redditi del credito d’imposta per la formazione 4.0 che deve essere riportato nel quadro RU, dedicato ai crediti d’imposta concessi alle imprese, e soprattutto nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS della Dichiarazione dei redditi. L’indicazione del credito maturato in quest’ultimo prospetto è necessaria ed indispensabile ai fini della sua legittima fruizione.
Considerazioni finali
L’estensione del credito d’imposta anche per l’anno 2020 deve essere valutato positivamente per diversi aspetti:
- La misura non è eccessivamente dispendiosa per l’erario (viene coperta con circa 150 milioni di euro)
- La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimali annuali
- La misura porterà benefici in innovazione in orizzonte di medio-lungo periodo (lavorando sulla formazione).