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Agevolazioni fiscali

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo: profili relativi al contenuto della relazione tecnica nei relativi progetti

By 11 Luglio 2019Luglio 24th, 2023No Comments
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Come è noto l’ultima Legge di Bilancio 2019 ha apportato delle significative modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo (R&S), introducendo anche un nuovo e rilevante adempimento.

Le novità al credito d’imposta

La modifica introdotta all’articolo 3 del Decreto Legge 145/2013 con il nuovo comma 11-bis, previsto dall’articolo 1, comma 70, lettera, g) della Legge di Bilancio 145/2018, ha disposto che tutte le imprese beneficiarie del credito devono predisporre una relazione tecnica, che può essere utilizzata per i controlli futuri.

La relazione tecnica da predisporre 

La normativa precedere che la relazione tecnica debba essere redatta:

  • quando la ricerca è organizzata e svolta internamente all’impresa, a cura del responsabile aziendale delle attività o dal responsabile di singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa, secondo il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000);
  • quando la ricerca è commissionata a soggetti terzi, a cura del soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.

Tale previsione normativa è finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria, in sede di eventuale controllo, l’inquadramento dei progetti o sotto-progetti all’interno del perimetro applicativo del credito R&S, ed è già entrata in vigore.

L’attività di controllo

L’attività di controllo del credito d’imposta riguarda:

  • la preventiva analisi dei contenuti delle attività di R&S svolte, ai fini di determinare se sono ammissibili al beneficio;
  • la verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità.

L’Agenzia delle entrate può avvalersi del supporto del Mise per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa, sia alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute (articolo 8, comma 2 del Decreto Ministeriale 27 maggio 2015).

Nell’identificazione delle attività di R&S va fatto riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015):

  • ricerca teorica o di base
  • ricerca applicata o industriale
  • sviluppo sperimentale

Esse riprendono quelle contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 rubricata “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (paragrafo 1.3, punto 15) che a loro volta riprendono i criteri definiti Ocse.

Inoltre, sono stati riconosciuti anche i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati [1] che costituisce, nella prassi, la principale fonte interpretativa della disciplina agevolativa:

  1. criterio di novità
  2. criterio di creatività
  3. criterio di incertezza, sia tecnologica che finanziaria
  4. criterio di sistematicità
  5. criterio di trasferibilità e/o riproducibilità

Va poi evidenziato che la relazione tecnica deve contenere ed adeguatamente illustrare i seguenti aspetti:

  • finalità
  • contenuti
  •  risultati

delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

L’Agenzia delle entrate nella Circolare 8/E del 2019 chiarisce che nella relazione tecnica, devono risultare, a titolo esemplificativo:

  • la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso
  • l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S
  • in caso di innovazione di prodotto o processo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità
  • in caso di miglioramento significativo di prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati, ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori R&S dalle ordinarie attività dell’impresa.

Daniele Tumietto – partner di Consulenza e Risorse


[1] Manuale di Frascati, edizione 8 ottobre 2015, concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development

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Come è noto l’ultima Legge di Bilancio 2019 ha apportato delle significative modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo (R&S), introducendo anche un nuovo e rilevante adempimento.

Le novità al credito d’imposta

La modifica introdotta all’articolo 3 del Decreto Legge 145/2013 con il nuovo comma 11-bis, previsto dall’articolo 1, comma 70, lettera, g) della Legge di Bilancio 145/2018, ha disposto che tutte le imprese beneficiarie del credito devono predisporre una relazione tecnica, che può essere utilizzata per i controlli futuri.

La relazione tecnica da predisporre 

La normativa precedere che la relazione tecnica debba essere redatta:

  • quando la ricerca è organizzata e svolta internamente all’impresa, a cura del responsabile aziendale delle attività o dal responsabile di singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa, secondo il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000);
  • quando la ricerca è commissionata a soggetti terzi, a cura del soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.

Tale previsione normativa è finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria, in sede di eventuale controllo, l’inquadramento dei progetti o sotto-progetti all’interno del perimetro applicativo del credito R&S, ed è già entrata in vigore.

L’attività di controllo

L’attività di controllo del credito d’imposta riguarda:

  • la preventiva analisi dei contenuti delle attività di R&S svolte, ai fini di determinare se sono ammissibili al beneficio;
  • la verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità.

L’Agenzia delle entrate può avvalersi del supporto del Mise per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa, sia alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute (articolo 8, comma 2 del Decreto Ministeriale 27 maggio 2015).

Nell’identificazione delle attività di R&S va fatto riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015):

  • ricerca teorica o di base
  • ricerca applicata o industriale
  • sviluppo sperimentale

Esse riprendono quelle contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 rubricata “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (paragrafo 1.3, punto 15) che a loro volta riprendono i criteri definiti Ocse.

Inoltre, sono stati riconosciuti anche i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati [1] che costituisce, nella prassi, la principale fonte interpretativa della disciplina agevolativa:

  1. criterio di novità
  2. criterio di creatività
  3. criterio di incertezza, sia tecnologica che finanziaria
  4. criterio di sistematicità
  5. criterio di trasferibilità e/o riproducibilità

Va poi evidenziato che la relazione tecnica deve contenere ed adeguatamente illustrare i seguenti aspetti:

  • finalità
  • contenuti
  •  risultati

delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

L’Agenzia delle entrate nella Circolare 8/E del 2019 chiarisce che nella relazione tecnica, devono risultare, a titolo esemplificativo:

  • la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso
  • l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S
  • in caso di innovazione di prodotto o processo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità
  • in caso di miglioramento significativo di prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati, ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori R&S dalle ordinarie attività dell’impresa.

Daniele Tumietto – partner di Consulenza e Risorse


[1] Manuale di Frascati, edizione 8 ottobre 2015, concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development

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